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Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Abruzzo e del Molise

Comodato, deposito

La Soprintendenza archivistica ha il potere di far trasportare e custodire temporaneamente in istituti archivistici pubblici archivi o documenti privati di interesse storico particolarmente importante, al fine di garantirne la sicurezza e la conservazione (custodia coattiva), secondo l'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004.
Tuttavia, in molti casi sono i proprietari o possessori degli archivi che decidono di depositare i loro documenti presso un archivio pubblico o un istituto che gestisce collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche, al fine di assicurare una migliore conservazione e fruizione. Questi archivi pubblici ricevono in comodato gli archivi dai privati proprietari o in deposito dagli enti pubblici, previo consenso del competente Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, come stabilito dall'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 17, comma m, del decreto del Presidente della Repubblica 233/2007.
La procedura per il comodato o il deposito di documenti o di un archivio prevede i seguenti passaggi:

  1. Il privato proprietario o l'ente proprietario deve inviare una richiesta alla Soprintendenza, accompagnata dalla dichiarazione di voler dare in comodato o in deposito il proprio archivio e dalla descrizione o elenco di consistenza dell'archivio stesso.
  2. Il direttore dell'istituto ricevente emette il suo parere sulla richiesta.
  3. Viene redatta una bozza di convenzione tra le parti coinvolte.
  4. La richiesta, insieme al parere della Soprintendenza e del direttore dell'istituto ricevente, viene inviata alla Direzione Generale Archivi Servizio II, corredata da un elenco di consistenza dell'archivio.
  5. La Direzione Generale Archivi Servizio II emette il provvedimento autorizzativo.
  6. Viene stipulata la convenzione di comodato tra il privato proprietario e l'istituto ricevente o la convenzione di deposito tra l'ente proprietario e l'istituto ricevente.

La normativa di riferimento per questa procedura è il decreto legislativo n. 42/2004, articolo 44, e il regio decreto 2.10.1911, n. 1163, articolo 71.
I termini previsti per completare questa procedura sono di 90 giorni.
 



Ultimo aggiornamento: 31/08/2023